COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. GARA ANGELO CRISTOFARO – SPORTING GENZANO DEL 2.12.2007, COME DA CU N. 59 DEL 27.12.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING GENZANO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. GARA ANGELO CRISTOFARO – SPORTING GENZANO DEL 2.12.2007, COME DA CU N. 59 DEL 27.12.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Sporting Genzano avverso le decisioni del G.S. assunte in merito alla gara Angelo Cristofaro – Sporting Genzano del 2.12.2007, come da CU n. 59 del 27.12.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che la società reclamante con il proposto gravame lamenta un errore tecnico del D.G. consistito nell’aver espulso il calciatore Muslera Diego nell’intervallo tra il 1° ed il 2° tempo perché questi, a seguito di un’aggressione ad un suo compagno da parte di un tesserato della società Angelo Cristofaro, non autorizzato ad entrare sul rettangolo di gioco, a sua volta colpiva quest’ultimo con un pugno al volto; Preso atto che il D.G. nel suo rapporto ha puntalmente descritto l’episodio di violenza commesso da Muslera e che non può trovare accoglimento quanto eccepito dalla reclamante, ovvero che il D.G. avrebbe interpretato Erroneamente le norme inerenti l’espulsione di calciatori; considerato che il calciatore Muslera si rendeva colpevole di un atto di violenza ai danni di altra persona e correttamente veniva sanzionato con l’espulsione; Evidenziato in merito al presunto errore tecnico del D.G. che, per consolidata giurisprudenza della CAF, a norma di regolamento, la competenza degli organi di Giustizia Sportiva in relazione alla validità delle gare è limitata a quei fatti verificatisi nel corso della gara che per loro natura non sono valutabili con criteri strattamente tecnici; Rilevato, infine, che la società reclamante ha indicato il nome della persona, riconducibile alla società Angelo Cristofaro, che tra il 1° e 2° tempo si è introdotta nello spogliatoio aggredendo un calciatore avversario e che su tale episodio è necessario un approfondimento d’indagine al fine di accertare eventuali responsabilità di tesserati della società Angelo Cristofaro; P.Q.M. - rigetta il proposto reclamo e conferma le decisioni del G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata; - dispone la trasmissione, a cura della segreteria del C.R. Basilicata, degli atti alla competente Procura Federale della F.I.G.C., al fine di accertare l’identità della persona, che introdottasi negli spogliatoi, colpiva un calciatore dello Sporting Genzano.
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