COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 66 DEL 16.1.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 13/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 66 DEL 16.1.2008. Letto il ricorso presentato dalla società LATRONICO TERME avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 66 del 16.1.2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Evidenziato che dal referto dell’arbitro e dell’AA n.2 emerge in modo inequivocabile un comportamento violento da parte dei sostenitori del Latronico Terme, i quali si rendevano protagonisti di un ripetuto lancio di pietre e che lo stesso terminava soltanto per il pronto intervento di due Carabinieri che si posizionavano alle spalle dell’AA n.2, sotto le tribune, e che, successivamente, per motivi precauzionali, gli stessi militi scortavano l’autoveicolo del D.G. fino all’uscita dal paese; Considerato che per il comportamento posto in essere dai propri sostenitori ne risponde la società, per responsabilità oggettiva; Rilevato che nei confronti della società Latronico Terme, per comportamenti simili, sono state già applicate ammende e diffide, per cui si evince “ictu oculi” la recidività della stessa; P.Q.M. - respinge il ricorso, confermando i provvedimenti del G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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