COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 20/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.4 RICORSO DELLA SOCIETA’ FUTURA POTENZA AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE SILIPO PAOLO COME DA CU N. 72 DEL 6.2.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 76 del 20/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIA 6.4 RICORSO DELLA SOCIETA’ FUTURA POTENZA AVVERSO LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE SILIPO PAOLO COME DA CU N. 72 DEL 6.2.2008. Letto il ricorso ritualmente proporsto dalla società FUTURA POTENZA avverso la squalifica fino all’11.03.2008 dell’allenatore SILIPO PAOLO, come da decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 72 del 6.02.2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Evidenziato che a norma dellart.46, 4° comma, del C.G.S. “i ricorsi di secondo grado devono essere proposti alla Commissione Disciplinare Territoriale entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”; Considerato che il CU n. 72 è stato pubblicato in data 6.2.2008, mentre il ricorso è del 14.2.2008; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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