COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 78 del 27/2/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS MONTESCAGLIOSO AVVERSO INIBIZIONE GALLITELLI LUIGI E AMMENDA DI EURO 150.00, COME DA CU N.74 DEL 13.02.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 78 del 27/2/2008
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS MONTESCAGLIOSO AVVERSO INIBIZIONE GALLITELLI LUIGI E AMMENDA DI EURO 150.00, COME DA CU N.74 DEL 13.02.2008.
Letto il ricorso presentato dalla società LIBERTAS MONTESCAGLIOSO avverso la inibizione fino al 30.06.2008 del dirigente GALLITELLI LUIGI e l’ammenda di € 150.00, inflitte dal G.S. e riportate sul CU n. 74 del 13.02.2008;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che dal referto arbitrale emerge un comportamento irriguardoso, offensivo e violento ai danni del D.G. da parte del dirigente Gallitelli Luigi che, entrato in campo, dapprima gli rivolgeva frasi iniuriose e successivamente lo colpiva sulla bocca con la bandierina, procurandogli lieve dolore;
Evidenziato, inoltre, che a norma dell’art.45, comma 3, del CGS non sono impugnabili in alcuna sede i provvedimenti pecuniari che prevedono un’ammenda non superiore a € 150.00;
P.Q.M.
- rigetta il proposto ricorso, confermando le decisioni del G.S. come riportate sul CU n.74 del 13.02.2008;
- dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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