COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 12/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEMILONE AVVERSO SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MAGLIE ANTONIO, COME DA CU N. 76 DEL 20.02.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 12/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEMILONE AVVERSO SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE MAGLIE ANTONIO, COME DA CU N. 76 DEL 20.02.2008. Letto il reclamo proposto dalla società MONTEMILONE avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 76 del 20.02.2008 di squalifica per 5 gare inflitta al calciatore MAGLIE ANTONIO; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dalla lettura del referto arbitrale emerge che al 40° del secondo tempo il calciatore Maglie Antonio veniva espulso a causa di un suo comportamento violento ai danni di un avversario; Ritenuto che a norma dell’art. 19, comma 4, lettera b, del C.G.S. ai calciatori responsabili di una condotta violenta ai danni di un avversario si applica la sanzione di 3 giornate e che, pertanto, la sanzione inflitta dal G.S. appare eccessiva rispetto ai fatti; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore MAGLIE ANTONIO a n.ro 3(tre) gare; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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