COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 12/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALIANO (CALCIO A 5) PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BENEDETTO FRANCESCO DELLA SOCIETà PISTICCI CIRCOLO SETAC.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 12/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ALIANO (CALCIO A 5) PER PRESUNTA POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE BENEDETTO FRANCESCO DELLA SOCIETà PISTICCI CIRCOLO SETAC. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società ALIANO avverso la regolarità della gara di Calcio a 5 – Serie C/2 - disputata il 23.02.2008 tra il PISTICCI CIRCOLO SETAC e l’ALIANO, per presunta posizione irregolare del calciatore BENEDETTO FRANCESCO, nato il 20.10.1982, schierato dalla società Pisticci Circolo Setac nella suddetta gara; Letti gli atti ufficiali; Acquisita dalla Segreteria del C.R. Basilicata certificazione in merito al tesseramento del calciatore BENEDETTO FRANCESCO, nato il 20.10.1982; Preso atto che dalla suddetta documentazione il calciatore in oggetto risulta essere regolarmente tesserato con la società Pisticci Circolo Setac dal 7.09.2007; P.Q.M. - Respinge il proposto ricorso confermando il risultato acquisito sul campo di: PISTICCI CIRCOLO SETAC – ALIANO 5-1; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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