COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 26/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DI POSTIGLIONE BONAVENTURA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA E DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL C.G.S. (n.ro reg. Comm. Discip. Terr. 57/07-08) SEDUTA DEL 15.03.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 26/3/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DI POSTIGLIONE BONAVENTURA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA E DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL C.G.S. (n.ro reg. Comm. Discip. Terr. 57/07-08) SEDUTA DEL 15.03.2008. Con nota del 5.2.2008, prot. 2586/187 pf 06-07/sp/en, ricevuta in data 8.2.2998, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare, il signor Bonaventura Postiglione, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Basilicata, per violazione dell’art. 1, comma 1, del CGS per aver ripetutamente rilasciato a giocatori della squadra da lui presieduta, liste di trasferimento recanti firma e timbro sociale apposti volutamente nello spazio sbagliato del modulo, agendo in mala fede allo scopo di intralciare il trasferimento dei giocatori interessati e costringerli ad addivenire ad un successivo incontro, finalizzato ad ottenere transazioni economiche a lui favorevoli, relativemante ai rimborsi percepiti o percipendi e la società ASD Basilicata per violazione degli artt. 2, comma 4°, e 3°; comma 2°, del CGS per responsabilità diretta di quanto ascritto al proprio Presidente. Contestati ritualmente gli addebiti, eseguiti tutti gli accertamenti di rito, preso atto che i deferiti, benchè ritualmente convocati, non si sono presentati alla seduta fissata, senza addurre nessun legittimo impedimento e senza depositare memorie difensive e/o istanze istruttorie. Aperto ritualmente il dibattimento e terminata la discussione, il sostituto Procuratore Federale, avv. Rocco Brienza, chiedeva di voler dichiarare la responsabilità degli incolpati in ordine ai fatti ascritti, con la condanna del Postiglione Bonaventura alla inibizione di mesi 15(quindici) e della società ASD Basilicata ad € 1.000,00 di ammenda. In via preliminare, questo Collegio giudicante osserva coma la circostanza che il signor Postiglione Binaventura non rivesta più nessun incarico in ambito federale, non esclude la perseguibilità per i fatti commessi nel periodo in cui ricopriva la carica di Presidente della società ASD Basilicata in quanto, come sancito dalla recente giurisprudenza della C.A.F. (cfr. ordinanza del 3.7.2006), pur non trovando applicazione nei confronti del Postiglione la previsione dell’art.36, comma 7, delle N.O.I.F., permane l’interesse della FIGC ad ottenere un provvedimnento che accerti l’eventuale responsabilità in ordine ai fatti contestati e, dunque, esiste l’operatività del vincolo dallo stesso assunto, la costituzione del rapporto associativo a norma dell’art,27, comma 2, dello Statuto Federale. Sempre in via preliminare, viene acquisita dalla Segreteria del C.R. Basilicata certificazione attestante che, in data 12.09.2007, la società ASD Basilicata ha cessato ogni attività. Preso atto che dalle indagini eseguite dal competente Ufficio è emerso che il signor Postiglione Bonaventura, Presidente dalla società ASD Basilicata militante nel campionato regionale di Eccellenza, poneva in essere comportamenti in contrasto con i principi di correttezza e lealtà sportiva previsti dall’art. 1 del CGS, in particolare, a seguito di una segnalazione dello stesso Presidente della società ASD Basilicata effettuata a seguito del trasferimento del calciatore Campisano Francesco, è emerso che nella stagione 2006-07, il Postiglione apponeva sulle liste di trasferimento di alcuni calciatori timbro e firma nello spazio errato del modulo “volutamente” al fine di ostacolarne il traferimento ed indurli a rinegoziare i rimborsi-spesa pattuiti e corrisposti agli atleti, Evidenziato che detto comportamento oltre a trovare puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dai calciatori Mariano Vito Antonio, Palo Antonio e Campisano Francesco è stato confermato dallo stesso Presidente all’Ufficio Indagini e, come tale, appare meritevole di censura. Ritenuto che il Presidente della società ASD Basilicata, Postiglione Bonaventura, nella fattispecie in esame ha agito in violazione dei doveri di correttezza e lealtà previsti dal CGS allo scopo di ottenere una posizione di vantaggio nelle trattative economiche con i suoi ex giocatori relativamente al pagamento o alla restituzione dei rimborsi spesa già percepiti o da percepire e che lo stesso non forniva, nel corso delle indagini, la dovuta collaborazione al Collaboratore dell’Ufficio Indagini, omettendo di depositare documentazione in suo possesso dallo stesso richiesta. Rilevato, del pari, che dall’istruttoria eseguita non ha trovato riscontro alcuno quanto asserito dal calciatore Campisano Francesco di una richiesta economica di € 6.000,00 ricevuta dal Postiglione per ottenere la lista di svincolo; P.Q.M. la Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Basilicata, visti gli artt.1, 19 e 30 del C.G.S. INFLIGGE • al signor POSTIGLIONE BONAVENTURA l’inibizione a svolgere mansioni in ambito FIGC per 12(dodici) mesi; DICHIARA • di non doversi procedere nei confronti della società ASD BASILICATA per intervenuta cessazione dall’attività della stessa società; ONERA • la Segreteria del C.R. Basilicata della comunicazione della presente decisione a tutte le parti a norma dell’art.35, n.4, del CGS.
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