COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 2/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEMURRO (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CIANCIA GIANROCCO, COMA DA CU N. 29 DEL 13.03.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 90 del 2/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEMURRO (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA AL CALCIATORE CIANCIA GIANROCCO, COMA DA CU N. 29 DEL 13.03.2008. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società MONTEMURRO (campionato provinciale allievi) avverso la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S. al calciatore CIANCIA GIANROCCO, giusto il CU n.29 del 13.03.2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che dal rapporto del D.G. emerge una condotta di particolare gravità del calciatore Ciancia Gianrocco, il quale, a seguito di un fallo di avversario, reagiva colpendolo con un violento pugno al volto; Letto l’art. 19, n.4, lettera c, del CGS che prevede come sanzione minima la squalifica di 5 gare in caso di condotta violenta particolarmente grave; P.Q.M. - respinge il ricorso proposto dalla società Montemurro, confermando la squalifica per 5 gare inflitta dal G.S. al giocatore Ciancia Gianrocco; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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