COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 9/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCETTURA G. COLUCCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. RELATIVAMENTE ALLA GARA PIETRAFESA – ACCETTURA G. COLUCCI DEL 30.03.2008, RIPORTATO SUL CU N.90 DL 2.4.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 9/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACCETTURA G. COLUCCI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DAL G.S. RELATIVAMENTE ALLA GARA PIETRAFESA – ACCETTURA G. COLUCCI DEL 30.03.2008, RIPORTATO SUL CU N.90 DL 2.4.2008. LETTO il reclamo ritualmente proposto dalla società ACCETTURA G: COLUCCI avverso il provvedimento adottato dal G.S. relativo alla gara Pietrafesa – Accettura G. Colucci del 30.03.2008 e riportato sul CU n. 90 del 2.4.2008; LETTI gli atti ufficiali di gara; ACCERTATO, in merito alla gara suindicata: - che la disputa della stessa era prevista per le ore 11,00 del 30.03.2008; - che l’arbitro poteva raggiungere il campo sportivo comunale di Satriano con notevole ritardo (55 minuti) rispetto all’orario stabilito per la partita, in quanto designato in sostituzione di un suo collega; - che la società Pietrafesa rinunciava a scendere in campo essendo trascorsi i 45 minuti regolamentari, mentre la società Accettura G. Colucci dichiarava la propria disponibilità alla disputa della gara; - che, relativamente al provvedimento pubblicato sul CU n. 90 ed oggetto del presente reclamo, è opportuno precisare che trattasi di un puro errore materiale; P.Q.M. - dispone la ripetizione della gara tra il Pietrafesa e l’Accettura G. Colucci, inviando gli atti alla Segreteria del C.R. Basilicata per i provvedimenti di competenza; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata
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