COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 9/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ 3P VALLE DEL NOCE (CALCIO A 5 – SERIE D) AVVERSO DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SULL CU N. 31 DEL 27.03.2008

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 92 del 9/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ 3P VALLE DEL NOCE (CALCIO A 5 – SERIE D) AVVERSO DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SULL CU N. 31 DEL 27.03.2008 LETTO il ricorso ritualmente proposto dalla soc. 3P Valle del Noce avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 31 del 27.03.2008 con cui veniva inflitta alla società reclamante la sconfitta nella gara del 16.03.2008 tra 3P Valle del Noce e ASD Real Rotonda; LETTI gli atti ufficiali di gara; ASCOLTATI la società reclamante e il D.G.; EVIDENZIATO che dalla lettura del rapporto e del successivo supplemento di gara emerge che al 29 del p.t. della gara in oggetto, l’accompagnatore ufficiale della società 3 P Valle del Noce Sisca Giacomo entrava sul terreno di giuoco urlando, minacciando ed aggredendo con calci e pugni prima un calciatore della società ADS Real Rotonda e successivamente altri calciatori, che lo stesso dirigente veniva allontanato dai propri giocatori e portato fuori dal terreno di giuoco e che, quasi contemporaneamente, la società ASD Real Rotonda rappresentava al D.G. la volontà di non voler riprendere la gara; PRESO ATTO che il D.G. nella disposta audizione innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale ha confermato il contenuto del rapporto e del supplemento precisando che dopo aver allontanato il Sisca dal terreno di giuoco, essendo stata ristabilita la calma, invitava le squadre alla ripresa della gara, ma la società ASD Real Rotonda si rifiutava di riprendere il giuoco; PRESO ATTO, altresì, che il D.G. ha dichiarato che dopo l’episodio di violenza vi erano le condizioni per la ripresa della gara e che in tutti i modi cercava riprenderla recandosi anche nello spogliatoio della soc. Real Rotonda invitando la stessa società a ritornare sul rettangolo di giuoco; CONSIDERATO che a seguito dell’episodio di violenza la società ASD Real Rotonda non ha riportato nessuna alterazione del potenziale atletico dei propri calciatori tant’è che la stessa società rappresentava al D.G. di non voler continuare la gara unicamente per una “mancanza delle condizioni mentali” per proseguirla; CONSIDERATO del pari che dal rapporto ufficiale risulta la presenza della Forza Pubblica e che, dopo l’episodio di violenza e al momento della ripresa del giuoco, il D.G. segnalava l’arrivo anche di n. 2 Carabinieri; RITENUTO che nella fattispecie in esame la soc. ASD Real Rotonda rifiutandosi di riprendere il giuoco una volta che il dirigente era stato allontanato dal terreno di giuoco e che il D.G. aveva ritenuto esserci le condizioni per continuare la stessa, è incorsa nella violazione dell’art.53 comma 2 NOIF; PRESO ATTO che dall’istruttoria espletata è emerso un comportamento violento da parte del dirigente della soc. 3P Valle del Noce Sisca Giacomo che entrava non autorizzato sul terreno di giuoco aggredendo i calciatori avversario con calci e pugni, comportamento questo non adeguatamente sanzionato dal G.S. CONSIDERATO che a norma dell’art. 4 C.G.S. le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta nonché dell’operato dei propri dirigenti e tesserati; P.Q.M. In totale riforma della decisione del G.S., Visti gli artt. 4, 17, 19 CGS e 53 NOIF: • accoglie il proposto reclamo ed assegna alla soc. ASD Real Rotonda la perdita della gara del 16.03.2008 con il seguente punteggio: 3P Valle del Noce – ASD Real Rotonda = 6 - 0 • infligge alla soc. ASD Real Rotonda la penalizzazione di 1 punto in classifica; • infligge al dirigente accompagnatore della soc. 3P Valle del Noce Sisca Giacomo l’inibizione a svolgere attività in ambito federale fino a tutto il 30.06.2009; • infligge alla soc. 3 P Valle del Noce l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta). • dispone la restituzione della tassa reclamo se versata.
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