COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 16/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARIA (ALLIEVI REGIONALI) AVVERSO OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA SANTAMARIA – CALCIO GIOVANILE PICERNO 81 DEL 29.03.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 16/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANTAMARIA (ALLIEVI REGIONALI) AVVERSO OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA SANTAMARIA – CALCIO GIOVANILE PICERNO 81 DEL 29.03.2008. LETTO il ricorso ritualmente proposto dalla soc Santamaria di Potenza avverso la posizione irregolare dei calciatori Notarfrancesco Carmine e Salvia Salvatore della soc. Picerno 81 relativamente alla gara del 29.03.2008 tra Santamaria e C.G. Picerno; LETTI gli atti ufficiali; RILEVATO che i calciatori della soc. C.G. Picerno 81 Notarfrancesco Carmine e Salvia Salvatore riportavano una squalifica per n. 1 gara come da C.U. n. 85 del 12.03.2008 e che gli stessi non venivano impiegati nella successiva gara del 15.03.2008 tra C.G. Picerno e Melfi, società questa che partecipa al Campionato Allievi Regionali “fuori classifica” mentre venivano impiegati nella gara del 29.03.2008 tra Santamaria e C.G. Picerno 81; PRESO ATTO che il C.U. n. 1 stagione 2007-2008 lett. b6) Diritti di classifica recita testualmente “ le gare disputate dalle squadre fuori classifica non avranno nessun valore ai fini della classifica finale, sia per le società medesime che per tutte le altre incluse nello stesso girone, ferme restando, in ogni caso, la piena applicazione dei provvedimenti disciplinari”e che l’art. 22 C.G.S. al comma 4 stabilisce che “ le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido ai fini della classifica …”; CONSIDERATO che dal combinato disposto di dette norme emerge che le gare disputate con squadre “fuori classifica” non producendo un risultato valido ai fini della classifica, non sono idonee a far ritenere scontate le squalifiche inflitte ai tesserati, restando ferma unicamente l’applicazione dei provvedimenti disciplinari (ammonizioni, espulsioni ); RILEVATO ,nel caso de quo, che i calciatori della soc. C.G. Picerno 81 Notarfrancesco Carmine e Salvia Salvatore, prendevano parte alla gara del 29.03.2008 tra Santamaria e C.G. Picerno 81 senza aver scontato la giornata di squalifica inflitta e, pertanto, in posizione irregolare; P.Q.M. Visti gli artt. 17 e 22 C.G.S. - Accoglie il reclamo proposto e, per l’effetto, infligge alla soc. C.G. Picerno 81 la perdita della gara con il seguente punteggio: SANTAMARIA – CALCIO GIOVANILE PICERNO: 3 – 0 - Inibisce il sig. Pace Gerardo dirigente accompagnatore della soc. C.G. Picerno 81 fino al 30.04.2008; - Infligge alla soc. C.G. Picerno 81 l’ammenda di € 25,00 per responsabilità oggettiva;
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