COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 16/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUVO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RAUSEO FRANCESCO COME DA CU N. 92 DEL 9.4.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 95 del 16/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RUVO AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RAUSEO FRANCESCO COME DA CU N. 92 DEL 9.4.2008. LETTO il ricorso proposto dalla società RUVO relativamente alla squalifica inflitta dal G.S. al calciatore RAUSEO Francesco, come da CU n. 92 del 9.4.2008; LETTI gli atti ufficiali di gara; ACCERTATO che nel corso della partita BAR LA NOTTE – RUVO del 6.4.2008, il calciatore Rauseo Francesco veniva espulso per doppia ammonizione; RILEVATO che, a seguito del suddetto provvedimento disciplinare, il calciatore Rauseo poneva in essere una condotta gravemente antisportiva nei confronti del pubblico presente alla gara che si materializzava in gesti altamente offensivi (dito medio); CONSIDERATO che la squalifica comminata è il frutto della sommatoria della doppia ammonizione e della citata condotta, seguita all’espulsione; P.Q.M. - conferma le decisioni del G.S., come riportate sul CU n. 92 del 9.4.2008; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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