COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 23/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIETRAFESA AVVERSO DECISIONE DEL G.S., RIPORTATA SUL CU N.95 DEL 16.04.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 23/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ PIETRAFESA AVVERSO DECISIONE DEL G.S., RIPORTATA SUL CU N.95 DEL 16.04.2008. LETTO il ricorso ritualmente proposto dalla soc. PIETRAFESA avverso la decisione del G.S, riportata sul CU n. 95 del 16.04.2008 con cui veniva assegnata gara persa ad entrambe le società per rinuncia alla prosecuzione della gara tra il Pietrafesa ed il Marsico 2002 del 13.04.2008 LETTI gli atti ufficiali di gara; EVIDENZIATO che, come riportato dal D.G., al 40° del st, a seguito di uno scontro fortuito, il n.ro 10 della società Marsico 2002, perdeva conoscenza tanto da richiedere l’intervento dei sanitari del 118 e che, a seguito di tale infortunio, la due società chiedevano la sospensione della gara, non essendoci, a detta degli stessi, le condizioni per la prosecuzione della stessa; CONSIDERATO che, a norma dell’art. 53 delle NOIF, la società che rinuncia alla disputa della gara o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, subisce la perdita della gara, nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva la ulteriore e diversa sanzione per violazione dell’art.1 del CGS; RITENUTO che, nel caso di specie, in considerazione della gravità dell’episodio che ha determinato la sospensione della partita, non sia applicabile la violazione dell’art. 1 del CGS non avendo le società violato i principi di lealtà e correttezza P.Q.M. • Conferma la decisione del G.S. di assegnare gara persa ad entrambe le società nonché un punto di penalizzazione per rinuncia da scontare nel campionato in corso; • annulla, alla società reclamante Pietrafesa, l’ammenda di euro 150.00; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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