COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 23/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 DEFERIMENTO PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ VULTUR DI RIONERO E DEL SIGNOR PETRUZZI DONATO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 (OGGI ART.4) DEL C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO (PROC. N.66/07-08 DEL R.G. Comm. Disc. Terr.). Seduta del 21.04.2008

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 23/4/2008 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 DEFERIMENTO PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ VULTUR DI RIONERO E DEL SIGNOR PETRUZZI DONATO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 (OGGI ART.4) DEL C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 35 E 38, COMMA 1, REGOLAMENTO SETTORE TECNICO (PROC. N.66/07-08 DEL R.G. Comm. Disc. Terr.). Seduta del 21.04.2008 VISTA la nota del 25.02.2008, ricevuta in data 29.02.2008, prot. 3339/801pf06-07/SP/MA, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa C.D.T. il signor PETRUZZI Donato e la società VULTUR di Rionero, per violazione di cui agli artt.1 e 2(oggi art.4) del C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dagli artt. 35 e 38, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, per aver fatto esercitare al signor Fanelli Vito le funzioni di allenatore di base (cod. 648632) nel corso della stagione sportiva 2006/2007 (di fatto non tesserato per predetta società) non sottoscrivendo nessun accordo economico e versandogli, a titolo di acconto spese, la somma di € 2.000,00; CONTESTATI ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 19.04.2008, alla suddetta udienza era presente il Sostituto Procuratore Federale, avv. Rocco Brienza, mentre sia la società deferita che il signor Petruzzi Donato, benchè ritualmente convocati, non si presentavano, senza addurre alcun legittimo impedimento, né depositavano memorie difensive; ASCOLTATA la relazione e le richieste del Sostituto Procuratore Federale, il quale, ritenuta provata la violazione delle norme contestate, richiedeva, per il signor Petruzzi Donato, la inibizione di 6(sei) mesi e, per la società Vultur, l’ammenda di € 500.00; CONSIDERATO che dalla istruttoria svolta dall’Ufficio Indagini, è emerso in maniera inequivocabile la violazione della norma di cui agli artt. 1 e 4 del CGS da parte della società Vultur e del proprio presidente, in quanto la predetta società affidava la responsabilità tecnica della squadra, all’inizio della stagione 2006/2007, al signor Fanelli Vito, senza tesserarlo regolarmente e senza sottoscrivere un accordo economico con lo stesso e che tale comportamento integra la violazione della norme del C.G.S. P.Q.M. - infligge al signor PETRUZZI DONEATO la inibizione per mesi 6(sei); - infligge alla società VULTUR di Rionero in Vulture l’ammenda di € 500.00; - onera la Segreteria del Comitato Regionale Basilicata della comunicazione della presente decisione a tutte le parti, a norma dell’art. 35, n.4, del C.G.S.
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