COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ INVICTA MATERA (ALLIEVI REGIONALI) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MANIERI DAVIDE PER 4 GARE, COME RIPORTATO SUL CU N. 91 DELL’ 1.4.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ INVICTA MATERA (ALLIEVI REGIONALI) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MANIERI DAVIDE PER 4 GARE, COME RIPORTATO SUL CU N. 91 DELL’ 1.4.2009. Letto il ricorso proposto dalla società INVICTA MATERA avverso la squalifica per 4(quattro) gare del calciatore MANIERI DAVIDE come da CU n. 91 dell’1.4.2009; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che le argomentazioni della società reclamante non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali emerge che il calciatore Manieri ha posto in essere un comportamento di particolare violenza nei confronti di un avversario e che, a norma dell’art. 19, comma 1, lettera e, del CGS, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando la decisione del G.S.; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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