COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ EPISCOPIA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DELLA C.D.T. PUBBLICATE SUL CU N. 91 DELL’1.4.2009.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 100 del 23/04/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ EPISCOPIA CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DELLA C.D.T. PUBBLICATE SUL CU N. 91 DELL’1.4.2009.
Letto il ricorso della società EPISCOPIA CALCIO avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, come pubblicata sul CU n. 91 del 1.4.2009;
Rilevato che la stessa C.D.T., quale Giudice Sportivo Territoriale d’Appello, si è già pronunciata (CU 91 dell’1.4.09) in merito alle squalifiche dei calciatori Lonigro Daniele, Viceconte Francesco e Labecca Vincenzo, rigettando il ricorso presentato dalla società in data 28.03.2009;
P.Q.M.
• dichiara inammissibile il ricorso datato 5.4.2009;
• dispone incamerarsi la tassa reclamo
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