COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ DORIA (GIOVANISSIMI REGIONALI) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. IN MERITO ALLA GARA DEPORTIVO MONTESCAGLIOSO – DORIA DEL 22.03.2009, COME RIPORTATE SUL CU N. 92 DEL 3.04.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 100 del 23/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ DORIA (GIOVANISSIMI REGIONALI) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. IN MERITO ALLA GARA DEPORTIVO MONTESCAGLIOSO – DORIA DEL 22.03.2009, COME RIPORTATE SUL CU N. 92 DEL 3.04.2009. Letto il ricorso proposto dalla società DORIA avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 92 del 3.4.2009 con cui lo stesso disponeva la vittoria della società Deportivo Montescaglioso con il punteggio di 3_0, nonché la penalizzazione di 1 punto in classifica e l’ammenda di € 103,00, per non essersi presentata alla disputa della gara del 22.03.2009 riportata in epigrafe; Letti gli atti ufficiali di gara nonché la documentazione prodotta dalla ricorrente; Considerato che la società controinteressata non ha fatto pervenire, nei termini previsti, alcuna memoria né controdeduzioni; Rilevato che dalla documentazione esibita si evince che, a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose dei giorni 20-21 e 22 marzo 2009 si erano creati problemi alla circolazione stradale impedendo ai calciatori e dirigenti del Doria residenti nelle frazioni del comune di Avigliano di raggiungere l’arteria principale per portarsi, successivamente, a Montescaglioso per la disputa della gara in questione; Considerato che, nel caso di specie, anche per consolidata giurisprudenza di questo Organo Giudicante, si ravvisa la sussistenza di “causa di forza maggiore”, ai sensi dell’articolo 55 delle NOIF; P.Q.M. • in accoglimento del proposto reclamo, annulla in toto i provvedimenti assunti dal G.S. come riportati nel CU n. 92 del 3.4.2009 e dispone la ripetizione della gara, trasmettendo gli atti alla Segreteria del C.R. Basilicata per i provvedimenti di competenza. • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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