COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ TEAM FORENSE (TERZA CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE FRONTUTO BERARDINO, COME DA CU N. 39 DEL 15.04.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ TEAM FORENSE (TERZA CATEGORIA) AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE FRONTUTO BERARDINO, COME DA CU N. 39 DEL 15.04.2009. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società TEAM FORENSE avverso la squalifica per tre gare inflitta al calciatore FRONTUTO BERARDINO riportata sul CU n. 39 del 15.04.2009; Visti gli atti ufficiali di gara; Considerato che le argomentazioni del ricorso non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che il Frontuto colpiva con uno schiaffo un avversario; Rilevato che a norma dell’art. 19, comma 4 lettera b, del CGS ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di avversari va inflitta la sanzione minima della squalifica per tre giornate; Ritenuta, pertanto, congrua la squalifica per tre gare inflitta dal G.S. P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando le decisioni assunte dal G.S.; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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