COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ BANZI AVVERSO DECISIONE DEL G.S. COME PUBBLICATA SUL CU N. 91 DELL’ 1.4.2009, IN MERITO ALLA GARA BANZI – MURESE 2000 AURORA DELL’ 11.03.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 103 del 29/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RICORSO DELLA SOCIETA’ BANZI AVVERSO DECISIONE DEL G.S. COME PUBBLICATA SUL CU N. 91 DELL’ 1.4.2009, IN MERITO ALLA GARA BANZI – MURESE 2000 AURORA DELL’ 11.03.2009. LETTO il reclamo ritualmente proposto dalla soc. A.C. Banzi avverso la decisone del G.S. pubblicata sul C.U. n. 91 dell’1.04.2009 con cui veniva assegnata alla stessa, relativamente alla partita dell’11.03.2009 tra Banzi e Murese 2000 Aurora, gara persa con il punteggio di 0-3 per aver impiegato un calciatore in posizione irregolare; PRESO ATTO che la società reclamante, con l’unico motivo di gravame, eccepisce la violazione del combinato disposto degli artt. 38 comma 7 e 46 C.G.S. per non aver ricevuto copia dei motivi di ricorso di I° grado proposto dalla società Murese 2000 Aurora avverso la posizione irregolare del calciatore Di Stasio Ciro ed essere stata in tal modo privata del diritto di difesa; LETTE le controdeduzioni della società Murese 2000 Aurora ritualmente inviate, gli allegati prodotti, nonchè gli atti ufficiali di gara ed ascoltato il Presidente della soc. A.C. Banzi nella seduta del 27.04.2009; RILEVATO dall’istruttoria espletata quanto segue: 1. la società Murese 2000 Aurora, con atto spedito in data 18.03.2008, proponeva ricorso al G.S. avverso la posizione irregolare del calciatore Di Stasio Ciro della soc. A.C. Banzi, allegando al proprio atto ricevuta della raccomandata inviata alla controparte; 2. che l’atto veniva restituito al mittente da Poste italiane con la dicitura “destinatario sconosciuto”; 3. che la società Murese 2000 Aurora spediva l’atto a “A.C.D. Banzi via Poerio n. 36 85010 Banzi (Pz)”; 4. che dalla domanda di iscrizione al campionato depositata presso il C.R. Basilicata, risulta che l’indirizzo della A.C. Banzi è “via Poerio n. 39 85010 Banzi (Pz)”; 5. che la società Murese 2000 con le proprie controdeduzioni ha prodotto copia del modello 23 I/P – mod. 01304 “Avviso di ricevimento” che reca nello spazio “firma per esteso del ricevente” la sottoscrizione Vigliotti Vito; CONSIDERATO che nella disposta audizione il Presidente della soc. Banzi Vigliotti Vito ha riconosciuto come sua la sottoscrizione apposta sul modello “Avviso di ricevimento” dichiarando di aver firmato la ricevuta di ritorno presso l’Ufficio postale e, dopo essersi accorto che l’indirizzo era errato, di non aver provveduto al ritiro dell’atto; RITENUTO, alla luce di quanto innanzi esposto e tralasciando ogni considerazione in merito all’operato del gestore del servizio postale, che l’atto in oggetto, anche se in maniera “anomala”, è pervenuto a conoscenza della soc. A.C. Banzi ed in particolare del proprio Presidente legale rappresentante, il quale, indipendentemente da un errore nell’indicazione del numero civico, era tenuto, in virtù dei principi generali dell’art. 1 C.G.S., a ritirare un atto indirizzato alla Società da lui rappresentata; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo e conferma la decisone del G.S. • dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata.
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