COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 01/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI – SOCIETA’ SALANDRA E DEL PROPRIO PRESIDENTE TUBITO GIANFRANCO.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 01/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 ORDINANZA EMESSA A SEGUITO DI RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - SOCIETA’ SALANDRA E DEL PROPRIO PRESIDENTE TUBITO GIANFRANCO. Letto il deferimento del 9.07.2008 (n.04/08-09 R.G.) ricevuto in data 15.07.2008 prot. 158/1129 p.f. 07-08 ms-en, con cui il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società Salandra ed il proprio Presidente sig. Tubito Gianfranco per violazione dell’art. 1 del C.G.S. in relazione all’art 32, commi 1 e 7, del regolamento L.N.D. così come integrato dalle disposizioni emanate con C.U. n. 1 del 01/07/2007 della LND per come richiamate al capitolo A4/f, per aver contravvenuto all’obbligo di svolgere attività con la propria squadra al campionato giovanile allievi o giovanissimi, indetti dal settore per l’attività giovanile scolastica, oppure, in alternativa al campionato juniores-Under 18 nella stagione sportiva 2007/2008; Vista l’eccezione preliminare sollecitata dalla Procura Federale in merito alla competenza a decidere da parte di questo Organo sulla fattispecie di cui è procedimento; Accertata la competenza di questo Collegio atteso che le contestazioni sollevate al deferito attengono alla violazione di cui all’art. 1 del C.G.S., riguardanti l’attività di Presidente della società Salandra e non quella di dirigente federale (art. 10 delle NOIF); Vista la richiesta formulata ex art. 23 del C.G.S. dalle parti; Ritenuta corrette la formulazione dei fatti come proposta dalle parti, nonché congrua la sanzione richiesta; Visti gli artt. 1, 4 e 23, comma 2, del C.G.S. DISPONE Applicarsi in ordine al procedimento innanzi indicato su richiesta delle parti, le seguenti sanzioni: • al signor Tubito Gianfranco la inibizione di giorni 20; • alla società Salandra l’ammenda di €.350.00.
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