COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 15/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATELLA M. VULTURE AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE MECCA SALVATORE, COME DA CU N. 27 DELL’1.10.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 15/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATELLA M. VULTURE AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE MECCA SALVATORE, COME DA CU N. 27 DELL’1.10.2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ATELLA M. VULTURE avverso la squalifica inflitta dal G.S. all’allenatore MECCA SALVATORE fino all’11.11.2008, come da CU n. 27 dell’ 1.10.2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Accertato che nella fattispecie per cui è procedimento, la condotta posta in essere dal signor Mecca Salvatore non integra una particolare violenza o una particolare gravità così come previsto dalla lettera E), parte seconda, dell’articolo 19, comma 1°, del C.G.S., ma può essere ricondotta semplicemente alla prima parte della stessa lettera E) che integra una condotta antisportiva ed antiregolamentare; che il comportamento del signor Mecca non ha cagionato alcuna conseguenza al D.G., così come dichiarato dallo stesso nel rapporto di gara; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce la squalifica inflitta all’allenatore Mecca Salvatore fino a tutto il 25.10.2008; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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