COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 31 del 15/10/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROSSELLINO POTENZA AVVERSO SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI GALLO MIRKO E PIRRONE ROCCO NONCHE’ L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA DI COPPA ITALIA CALCIO A 5 – CSI S.ANTONIO – ROSSELLINO POTENZA DEL 7.10.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 31 del 15/10/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROSSELLINO POTENZA AVVERSO SQUALIFICHE INFLITTE DAL G.S. AI CALCIATORI GALLO MIRKO E PIRRONE ROCCO NONCHE’ L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA DI COPPA ITALIA CALCIO A 5 - CSI S.ANTONIO – ROSSELLINO POTENZA DEL 7.10.2008.
Letto il reclamo inoltrato dalla società ROSSELLINO POTENZA CALCIO A 5 avverso la squalifica per 3(tre) giornate inflitte ai calciatori GALLO MIRKO e PIRRONE ROCCO, nonché l’omologazione del risultato relativo alla gara di Coppa Italia di Calcio a 5 disputata il 07.10.2008 tra il CSI S. Antonio e il Rossellino Potenza, come da CU n. 30 del 10.10.2008;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltato il D.G. in merito ai fatti cui è procedimento e preso atto che lo stesso ha integralmente confermato quanto riportato nel referto di gara;
Rilevato, di conseguenza, che il D.G. ha escluso in maniera categorica lo scambio di identità in merito all’espulsione comminata ai danni del calciatore Gallo Mirko;
Accertata, altresì, anche la conferma del risultato della gara che è quello riportato sul rapporto di gara, ovvero CSI S. Antonio – Rossellino Potenza 6-8;
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le decisioni del G.S.;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata
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