COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ SAN CATALDO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE SABATO VITO COME DA CU N. 33 DEL 22/10/2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 05/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ SAN CATALDO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE SABATO VITO COME DA CU N. 33 DEL 22/10/2008. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società San Cataldo avverso la squalifica per 3 gare inflitta dal G.S. al calciatore SAVATO VITO ANTONIO relativamente alla gara del 18/10/2008 tra l’Albatros ed il San Cataldo, come riportato sul CU n. 33 del 22/10/2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che quanto lamentato dalla società reclamante nel proprio atto di ricorso non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara dai quali emerge un comportamento altamente irriguardoso nel confronti del D.G. da parte del calciatore Sabato Vito Antonio, aggravato dalla sua posizione di capitano; Visto l’art. 19, n. 4, del C.G.S. e ritenuta congrua la sanzione inflitta dal G.S. in relazione alla condotta posta in essere dal calciatore Sabato Vito Antonio; P.Q.M. • rigetta il ricorso confermando la squalifica inflitta dal G.S.; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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