COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS RIVELLO AVVERSO DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N. 33 DEL 22/10/2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 12/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ VIRTUS RIVELLO AVVERSO DECISIONE DEL G.S. PUBBLICATA SUL CU N. 33 DEL 22/10/2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società VIRTUS RIVELLO, militante nel campionato di calcio a 5 serie c/1, avverso le decisioni del G.S. pubblicate nel CU n. 33 del 22/10/2008 e relative alla gara Virtus Rivello – Libertas Scanzano del 18/10/2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne aveva fatto rituale richiesta; Accertata la gravità dei fatti per cui è procedimento dalla quale si evince la responsabilità oggettiva della società reclamante la quale, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del C.G.S., risponde dell’operato e del comportamento di propri sostenitori; Accertato che, al termine della gara, alcuni sostenitori della reclamante ponevano in essere, nei confronti del D.G., gravi atti di violenza; Considerato che la stessa società si è adoperata, al termine dei fatti, affinchè il D.G. ed il suo assistente non subissero ulteriori conseguenze, attivandosi a chiamare sia le Forze dell’Ordine che il medico di guardia; Rilevato che le sanzioni a carico della società per i fatti commessi dai propri sostenitori devono essere commisurate alla natura ed alla gravità dei fatti; Tenuto conto delle circostanze attenuanti emerse dal dibattimento; P.Q.M. Visti gli articoli 4, n.3, e 18 del C.G.S. • in parziale accoglimento del proposto ricorso annulla la penalizzazione di 1(un) punto in classifica inflitto dal G.S. alla società Virtus Rivello; • conferma a carico della stessa l’obbligo di disputare, fino al 30/09/2009, le gare interne a porte chiuse senza la presenza del pubblico; • conferma l’ammenda di € 500.00, come disposta dal G.S.; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata
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