COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 19/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRAMUTOLESE AVVERSO DECISIONI DEL G.S. COME RIPORTATE SUL CU N. 35 DEL 29/10/2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 19/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ TRAMUTOLESE AVVERSO DECISIONI DEL G.S. COME RIPORTATE SUL CU N. 35 DEL 29/10/2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società TRAMUTOLESE avverso le decisioni assunte dal G.S. in merito alla gara Villa D’agri – Tramutolese del 26/10/2008, come riportate sul CU n. 35 del 29/10/2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società che ne aveva fatto rituale richiesta; Preliminarmente va rilevata la inammissibilità del reclamo avverso la squalifica per 1(una) gara nei confronti del calciatore Falvella Antonio inflitta per somma di ammonizioni (IV^ infrazione), atteso che ai sensi dell’art 45, comma 3 del CGS, non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara: Accertato quanto al primo motivo dell’impugnativa che il D.G. a fine gara rilevava la presenza di un tesserato della società Tramutolese non in distinta, nella fattispecie il signor Sico Nicola, il quale entrava indebitamente nello spogliatoio dell’arbitro pronunciando frasi offensive e minacciose; Considerato che, a norma dell’articolo 4 - comma 2 del CGS, le società rispondono oggettivamente ai fini disciplinari dell’operato dei propri tesserati e che la condotta posta in essere dal predetto tesserato è contraria ai principi del CGS, anche se limitata ad un comportamento irriguardoso ai danni del D.G.; Rilevato, inoltre, quanto all’ulteriore motivo del ricorso, che dal rapporto arbitrale emerge che: - al 30° del s.t., il calciatore Falvella Antonio veniva sanzionato con una ammonizione per comportamento antisportivo assommando la IV^ infrazione con conseguente squalifica per una gara; - che al 33° del s.t., lo stesso calciatore veniva espulso per aver assunto nei confronti del D.G. un comportamento irriguardoso ed offensivo, non sfociato in ulteriori conseguenze nei confronti dell’arbitro, avendo lo stesso abbandonato immediatamente il campo; Ritenuto, pertanto, che la condotta posta in essere dal Falvella Antonio rientra tra le infrazioni previste e sanzionabili dall’articolo 19, comma 4 lettera a del C.G.S.; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica inflitta al calciatore Falvella Antonio, capitano della squadra, a 3(tre) gare; - riduce la inibizione a svolgere attività agonistica del tesserato Sico Nicola fino al 22/11/2008; - conferma l’ammenda di € 200.00 inflitta alla società Tramutolese; - dichiara inammissibile il proposto reclamo relativamente alla squalifica per 1(una) gara inflitta allo stesso calciatore Falvella Antonio per IV^ ammonizione; - dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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