COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. RELATIVI ALLA GARA LATRONICO TERME – PESCOPAGANO 1926, RIPORTATI SUL CU 40 DEL 12/11/2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LATRONICO TERME AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. RELATIVI ALLA GARA LATRONICO TERME – PESCOPAGANO 1926, RIPORTATI SUL CU 40 DEL 12/11/2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società LATRONICO TERME avverso le decisioni assunte dal G.S. relative alla gara del 9/11/2008 Latronico Terme – Pascopagano 1926, come da CU n. 40 del 12/11/2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Considerato che la società reclamante, benchè ritualmente convocata, non si è presentata alla disposta audizione, senza addurre nessun impedimento e/o giustificazione; Considerato che le argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara dai quali emerge che a fine gara, tesserati della società del Latronico Terme, accerchiavano il D.G., spintonandolo ed offendendolo con frasi ingiuriose ed irriguardose; Ritenute le sanzioni inflitte dal G.S. congrue alla condotta posta in essere dai tesserati Falabella Vincenzo, D’Imperio Domenico e Cavallo Ivan, così come risulta dagli atti, nonché adeguata la misura dell’ammenda a carico della stessa società,ai sensi dell’art. 4 CGS; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando integralmente le sanzioni così come comminate dal G.S.; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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