COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/11/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MASTRANGELO FRANCESCO PER 3 GARE COME RIPORTATO SUL CU 40 DEL 12/11/2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 46 del 26/11/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FERRANDINA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE MASTRANGELO FRANCESCO PER 3 GARE COME RIPORTATO SUL CU 40 DEL 12/11/2008.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società FERRANDINA CALCIO avverso la squalifica inflitta per 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore MASTRANGELO FRANCESCO, nonché l’inibizione fino al 23/12/2008 del presidente CAPALBO ROCCO, come da CU n. 40 del 12/11/2008;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Considerato che, in merito alla condotta posta in essere dal calciatore Mastrangelo Francesco, la stessa è stata adeguatamente sanzionata dal G.S. in applicazione del disposto di cui all’articolo 19, comma 4 lettera a) del C.G.S., con l’aggravante della rivestita qualifica di capitano del Mastrangelo;
Considerato, del pari, quanto alla inibizione del Presidente Capalbo, che dagli atti risulta che lo stesso ha tenuto a fine gara un comportamento irriguardoso ai danni del D.G., senza alcuna conseguenza;
Ritenuto, pertanto, che la sanzione inflittagli può essere ridotta in applicazione della norma di cui all’articolo 19, comma 4 lettera a) del CGS;
P.Q.M.
• in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la inibizione inflitta al signor Capalbo Rocco fino a tutto il 03/12/2008;
• rigetta il reclamo avverso la squalifica del calciatore Mastrangelo Francesco, confermando le 3(tre) gare inflitte dal G.S.;
• dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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