COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO MOLITERNO AVVERSO PERDITA DELLA GARA DEL 26.10.2008 TRA LA FORTITUDO MOLITERNO E L’ORATORIO LENTINI MARATEA, COME DA CU N.40 DEL 12.11.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ FORTITUDO MOLITERNO AVVERSO PERDITA DELLA GARA DEL 26.10.2008 TRA LA FORTITUDO MOLITERNO E L’ORATORIO LENTINI MARATEA, COME DA CU N.40 DEL 12.11.2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società FORTITUDO MOLITERNO avverso la decisione del G.S. pubblicata sul CU n. 40 del 12.11.2008 in merito alla gara del 26.10.2008 tra la Fortitudo Moliterno e l’Oratorio Lentini Maratea, con cui veniva data gara persa alla prima società per aver effettuato un numero di sostituzioni superiore a quello consentito; Letti gli atti ufficiali di gara ed in particolare il supplemento di rapporto inviato dal D.G. in data 20.11.2008; Considerato che in tale supplemento il D.G. riconosce di aver erroneamente riportato nel proprio rapporto e negli statini consegnati a fine gara alle squadre il calciatore n. 7 (Sarsale Mattia) con il calciatore n. 15 (Di Giovanni Cristian), attribuendo così una sostituzione in più alla società Fortitudo Moliterno, specificando che detta sostituzione è da intendersi a carico della società Oratorio Lemtini di Maratea; Rilevato, in base alla correzione operata dal D.G., che la società Fortitudo Moliterno ha effettuato n. 3 sostituzioni e che, pertanto, la stessa non ha violato quanto previsto dall’art. 74 delle NOIF; • P.Q.M • accoglie il proposto reclamo e, per l’effetto, annulla la decisione del G.S. confermando il risultato conseguito sul campo con il seguente punteggio: FORTITUDO MOLITERNO – ORATORIO LENTINI MARATEA 2-1; • dispone la restituzione della tassa reclamo.
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