COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCANOVA AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MALASPINA UGO VALERIO PER 6 GARE, COME DA CU N. 40 DEL 12.11.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 49 del 03/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.4 RECLAMO DELLA SOCIETA’ ROCCANOVA AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE MALASPINA UGO VALERIO PER 6 GARE, COME DA CU N. 40 DEL 12.11.2008.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ROCCANOVA avverso la squalifica per 6(sei) gare inflitta dal G.S. al calciatore MALASPINA UGO VALERIO e pubblicata sul CU n. 40 del 12.11.2008;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che le argomentazioni difensive della reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara dai quali emerge un comportamento di tentata aggressione del calciatore Malaspina ai danni del D.G., consistito in un reiterato tentativo di colpire l’arbitro con una gomitata allo scopo di intimorire la stesso;
Valutate le circostanze in cui si è verificato l’episodio;
Visto l’art. 19, comma 4, del CGS
P.Q.M.
• rigetta il proposto reclamo, confermando la squalifica di 6(sei) gare inflitta dal G.S. al calciatore Malaspina Ugo Valerio;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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