COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 10/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DEL SIGNOR TROIANO SALVATORE AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. RIPORTATO SUL CU N.35 DEL 29.10.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 10/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DEL SIGNOR TROIANO SALVATORE AVVERSO PROVVEDIMENTO DEL G.S. RIPORTATO SUL CU N.35 DEL 29.10.2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dal calciatore TROIANO SALVATORE avverso la squalifica inflitta dal G.S. fino al 31.12.2011, come da CU n. 35 del 29.10.2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltato il signor Troiano che ne ha fatto esplicita richiesta; Accertata la gravità dei fatti per cui è procedimento, in quanto il calciatore Troiano poneva in essere un comportamento violento nei confronti del D.G., colpendolo con uno schiaffo al volto e procurandogli dolore e rossore, e successivamente a fine gara entrato nello spogliatoio arbitrale, lo spingeva sul petto, minacciandolo di un danno fisico; Considerato che il tesserato Troiano, in sede di audizione non ha negato i fatti per cui è procedimento, anzi manifestava uno spirito collaborativo e di ravvedimento; Tenuto conto che per principio consolidato della Giustizia Sportiva, la sanzione deve tendere alla rieducazione e non solo alla mera punizione; Considerato, altresì, che a carico del calciatore Troiano non risultano precedenti specifici atti ad integrare una recidiva ex art. 16 del C.G.S. P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo si riduce la squalifica inflitta al calciatore Troiano Salvatore fino a tutto il 31/12/2010; • si dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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