COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 10/12/2008 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAPOLLA AVVERSO L’AMMENDA DI € 250.00, COME DA CU N. 43 DEL 19.11.2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 52 del 10/12/2008
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ RAPOLLA AVVERSO L’AMMENDA DI € 250.00, COME DA CU N. 43 DEL 19.11.2008.
Letto il reclamo proposto dalla società RAPOLLA avverso l’ammenda di € 250.00 inflitta dal G.S. come da CU n. 43 del 19.11.2008;
Considerato che il reclamo è stato sottoscritto dal presidente signor Tamarazzo Pasquale, inibito fino al 31.12.2008;
Considerato che, in base alle norme del C.G.S. i dirigenti inibiti non possono rappresentare la società in ambito federale né sottoscrivere reclami agli organi di Giustizia Sportiva;
P.Q.M.
• dichiara inammissibile il proposto reclamo;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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