COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEMILONE AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.46 DEL 26.11.2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 08/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL MONTEMILONE AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.46 DEL 26.11.2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla Società Real Montemilone avverso le decisioni del G.S. relative alla gara del 23.11.08 tra il Real Montemilone ed il Possidente, con cui veniva assegnata alla reclamante gara persa con il punteggio di 0-3 per violazione della Regola 6 delle regole del gioco del calcio: Ascoltati la Società reclamante ed il D.G.; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato che nella disposta audizione il D.G. ha chiarito che la sostituzione dell’assistente di parte della Società Real Montemilone (signor Rizzi Antonio) veniva da lui autorizzata prima dell’inizio della gara con il signor Fornelli Michele, in distinta con il numero 20, e che al ritorno il signor Rizzi Antonio riprendeva il suo posto di assistente di parte senza comunicarlo al D.G., mentre il numero 20, Fornelli Michele, subentrava al numero 7, Urana Vincenzo, prendendo parte alla gara fino al termine della stessa; Considerato che le argomentazioni della Società reclamante non trovano riscontro alcuno nell’istruttoria espletata da cui non emerge alcun errore tecnico commesso dal D.G.; Evidenziato che la Società reclamante ha violato la regola 6 delle “regole del gioco del calcio” avendo utilizzato come calciatore un tesserato che aveva iniziato la gara come assistente di parte; Considerato, altresì, che la circostanza della mancata sostituzione da parte del D.G. nella distinta di gara del nome dell’assistente di parte rappresenta un mera irregolarità formale che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale, non ha rilevanza alcuna agli effetti dell’invalidità di una gara; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo confermando le decisioni del G.S.; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata. ¬
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