COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCANZANO AVVERSO SQUALIFICA PER 3 GARE DEL CALCIATORE FRAMMARTINO MATTIA, COME DA CU N. 57 DEL 29/12/2008.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 14/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SCANZANO AVVERSO SQUALIFICA PER 3 GARE DEL CALCIATORE FRAMMARTINO MATTIA, COME DA CU N. 57 DEL 29/12/2008. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società SCANZANO avverso la squalifica per 3(tre) gare inflitta dal G.S. al calciatore FRAMMARTINO Mattia, per provvedimenti disciplinari assunti dal D.G. nella gara Scanzano-Melfi (Giovanissimi Regionali) del 21/12/2008, come riportati sul CU n. 57 del 29/12/2008; Letti gli atti ufficiali di gara; Tenuto conto che a norma dell’art. 19, comma 4 lettera a, del C.G.S., nel caso di condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti del D.G., è prevista, come sanzione, la squalifica per due giornate; Considerato che nel caso in esame, in relazione a quanto emerge dal referto arbitrale, la condotta tenuta dal calciatore Frammartino non appare connotata dal carattere di particolare gravità e che, pertanto, la sanzione può essere ricondotta al minimo previsto dall’art. 19 del C.G.S.; P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto ricorso si riduce la squalifica a 2(due) giornate; • si dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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