COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS MONTALBANO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 53 DEL 12/12/2008

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 21/01/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ LIBERTAS MONTALBANO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N. 53 DEL 12/12/2008 Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società LIBERTAS MONTALBANO avverso le decisioni assunte dal G.S., riportate sul CU n. 53 del 12/12/2008 e relative alla gara del 29/11/2008 tra la Libertas Montalbano ed il Borussia Pleiade, con le quali veniva inflitta alla società reclamante la perdita della gara con il punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica, in quanto la struttura sportiva, dove si doveva disputare la gara su indicata, era chiusa; Esaminata la documentazione prodotta dalla reclamante a corredo del proposto atto di gravame ed in particolare: - dichiarazione di disponibilità del campo di gioco per la stagione sportiva 2008/09 a favore della società Libertas Montalbano con l’attestazione che non si effettueranno lavori di miglioria tali da impedire l’utilizzo dell’impianto stesso; - certificato rilasciato dall’Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano del 17/12/2008 dal quale emerge la indisponibilità dell’impianto di gioco per lavori di manutenzione a decorrere dal 27/11/2008; Rilevato che il provvedimento con cui il Comune di Montalbano decideva di effettuare lavori di ristrutturazione, con la conseguente chiusura della struttura, non veniva notificato alla società reclmante tanto è vero che la stessa si è presentata regolarmente presso l’impianto sportivo per la disputa della gara; Considerato che, per consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia Federale, la sussistenza della causa di “forza maggiore” deve essere dimostrata dalla società che la invoca e che la circostanza che la società reclamante avesse ottenuto la disponibilità della struttura per l’intera stagione da parte del Comune ha determinato nella reclamante un “affidamento circa la svolgimento regolare della partita”; Ritenuto, pertanto, che la chiusura della struttura non comunicata alla società cui è stato concesso in uso l’impianto sportivo ha determinato una sistuazione di “forza maggiore”, non consentendo il reperimento di altro impianto e l’espletamento delle procedure necessarie per ottenere dai competenti organi federali l’autorizzazione per lo spostamento della gara; Accertato, infine, che la documentazione prodotta non poteva essere sottoposta al vaglio del G.S. in quanto non ancora in possesso della reclamante; P.Q.M. - in accoglimento del proposto reclamo annulla le decisioni del G.S., pubblicate sul CU n. 53 del 12/12/2008, della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica; - dispone la restituzione della tassa reclamo; - manda al Presidente del C.R. Basilicata per il recupero della partita.
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