COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GROTTOLE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.65 DEL 21/01/2009, RELATIVE ALLA GARA GROTTOLE- MIGLIONICO CALCIO DEL 14/12/2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 11/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GROTTOLE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.65 DEL 21/01/2009, RELATIVE ALLA GARA GROTTOLE- MIGLIONICO CALCIO DEL 14/12/2008.
Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società GROTTOLE avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 65 del 21/01/09 con cui veniva inflitta alla società reclamante, in accoglimento del reclamo della società Miglionico, la perdita della gara del 14/12/2008 tra il Grottole ed il Miglionico Calcio, con il punteggio di 0-3;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltati sia la società reclamante che ne ha fatto rituale e tempestiva richiesta, sia il D.G. e gli assistenti della gara;
Considerato che dalla disposta audizione non sono emersi elementi tali da far ritenere sussistenti le doglianze della società Grottole, in quanto sia il D.G. che i due assistenti hanno escluso, in maniera categorica, qualsiasi errore nell’indicazione delle sostituzioni effettuate dalla società reclamante, confermando, in toto, quelle riportate nel rapporto di gara;
Evidenziato che l’Assistente n. 1 ha riferito di aver annotato, al momento delle sostituzioni, sul proprio taccuino, i numeri dei calciatori sostituiti e quelli subentranti e che nel riscontro effettuato a fine gara queste coincidevano esattamente con quelle riportate dal D.G.;
Rilevato, inoltre, che le copie degli articoli dei giornali allegate al ricorso del Grottole non costituiscono elemento di prova nel giudizio sportivo, essendo fonti di prova unicamente i rapporti del D.G. e degli Assistenti;
Considerato, pertanto, che in seguito alle sostituzioni effettuate, la società Grottole rimaneva in campo con un solo “giovane”, contravvenendo alle disposizioni di cui ai CU n.1 del 01/07/08 e n.8 del 25/07/08 in tema di “limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età”:
P.Q.M.
• rigetta il proposto ricorso, confermando le decisioni del G.S.;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata
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