COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRASSANO AVVERSO DECISIONE G.S. RIPORTATA SUL CU N. 65 DEL 21.01.2009 PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI DEL TRICARICO UTILIZZATI NELLA GARA GRASSANO – TRICARICO DEL 14/12/2008.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 71 del 11/02/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRASSANO AVVERSO DECISIONE G.S. RIPORTATA SUL CU N. 65 DEL 21.01.2009 PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI DEL TRICARICO UTILIZZATI NELLA GARA GRASSANO – TRICARICO DEL 14/12/2008.
Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società GRASSANO, avverso le decisione assunte dal G.S. in merito alla presunta posizione irregolare di alcuni calciatori schierati dal Tricarico alla gara del 14/12/2008 tra il Grassano ed il Tricarico;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Considerato che le vigenti disposizioni in materia, riportate nel CU n. 8 del 25/07/2008, stabiliscono che nelle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle NOIF ed indipendentemente dalla categoria assegnata;
Accertato che i calciatori schierati dal Tricarico rientrano tutti nella suddetta condizione;
P.Q.M.
• respinge il proposto reclamo, confermando le decisioni del G.S., come riportate nel CU n. 65 del 21/01/2009;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata
Share the post "COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO DELLA SOCIETA’ GRASSANO AVVERSO DECISIONE G.S. RIPORTATA SUL CU N. 65 DEL 21.01.2009 PER POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORI DEL TRICARICO UTILIZZATI NELLA GARA GRASSANO – TRICARICO DEL 14/12/2008."