COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR VAL D’AGRI AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.22(PROVINCIALE) DEL 28/01/2009, RELATIVE ALLA GARA JUNIOR VAL D’AGRI – NERULM del 24.1.09.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 11/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ JUNIOR VAL D’AGRI AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.22(PROVINCIALE) DEL 28/01/2009, RELATIVE ALLA GARA JUNIOR VAL D’AGRI – NERULM del 24.1.09. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società JUNIOR VAL D’AGRI avverso le decisioni del G.S. pubblicate sul CU n. 22 del 28/01/09 e relative alla gara del 24/01/09 tra lo Junior Val d’Agri ed il Nerulum (allievi provinciali), con cui veniva inflitta alla società reclamante la squalifica del campo per 1(una) giornata e l’ammenda di €120.00; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Letti gli atti ufficiali di gara; Rilevato, in via preliminare, che a norma dell’art.45, comma 3, del CGS non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche del campo per una giornata; Considerato che dalla lettura del supplemento del rapporto di gara, il D.G. riferisce che, a fine partita, si recava negli spogliatoi della società Nerulum per consegnare i documenti della gara e che nell’interno dello spogliatoio veniva aggredito da una persona non riportata in distinta dapprima verbalmente e, successivamente, colpito con una violenta manata alla nuca che gli provocava un intenso dolore ed immediato sbandamento; Ritenuto che la responsabilità della società ospitante, nella fattispecie in esame, è da considerarsi molto tenue in considerazione che l’episodio di violenza si è consumato nello spogliatoio del Nerulum; Preso atto, altresì, che la sanzione della squalifica del campo per una gara appare più che sufficiente in relazione ai fatti addebitabili alla società Junior Val d’Agri; Rilevato, infine, che nessun provvedimento, per i fatti come accaduti, è stato adottato nei confronti della società Nerulum ai sensi dell’art.4 del C.G.S.; P.Q.M. • dichiara, preliminarmente, inammissibile il proposto reclamo per quanto riguarda la squalifica del campo, ai sensi dell’art. 45 del CGS; • in parziale accoglimento del proposto ricorso annulla la sanzione dell’ammenda di €.120.00 inflitta alla società Junior Val d’Agri; • dispone la trasmissione degli atti al G.S. di primo grado per eventuali provvedimenti ai danni della società Nerulum; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata
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