COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ GAETANO SCIREA (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PAOLICELLI LUCA, COME DA CU N. 28 (PROV.LE DI MATERA) DEL 22.01.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 18/02/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ GAETANO SCIREA (ALLIEVI PROVINCIALI) AVVERSO SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE PAOLICELLI LUCA, COME DA CU N. 28 (PROV.LE DI MATERA) DEL 22.01.2009. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Gaetano Scirea (Allievi Provinciali) avverso la squalifica inflitta al calciatore PAOLICELLI LUCA fino al 31/01/2011, come da CU n. 28 del 22/01/2009; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Rilevato che il G.S. ha emesso il provvedimento impugnato solo sulla base del rapporto di gara; Preso atto che, con supplemento inviato in data 3/02/2009, il D.G. riportava con maggiori dettagli la condotta posta in essere dal Paolicelli precisando che lo stesso, alla notifica del provvedimento di espulsione, lo colpiva con uno schiaffo sulla mano facendogli cadere il cartellino e che, nell’abbandonare il terreno di gioco, profferiva nei suoi confronti frasi offensive; Ritenuto, sulla base di tali precisazioni, che il comportamento del calciatore può essere ricondotto ad una condotta irriguardosa ed offensiva ai danni del D.G., seppure di particolare gravità; Visto l’art. 19 del C.G.S. P.Q.M. • in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica al calciatore PAOLICELLI Luca fino al 30/06/2009; • dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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