COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ SPORTING RUOTI AVVERSO INIBIZIONE SIGNOR BASILICO ROCCO FINO AL 07.02.2013, COME DA CU N. 24 (PROVINCIALE) DELL’11.02.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 18/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ SPORTING RUOTI AVVERSO INIBIZIONE SIGNOR BASILICO ROCCO FINO AL 07.02.2013, COME DA CU N. 24 (PROVINCIALE) DELL’11.02.2009. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società SPORTING RUOTI (allievi provinciali) avverso la inibizione inflitta al Presidente BASILICO ROCCO fino al 7.2.2013, come da CU n. 24 dell’11.2.2009 del Comitato Provinciale; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta, nonché il D.G. nella seduta del 7.03.2009; Considerato che le argomentazioni difensive della società reclamante non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara e nella disposta audizione del D.G. da cui emerge un comportamento violento di particolare gravità ai danni dello stesso D.G., che veniva colpito con due pugni all’altezza del collo; Considerato che l’arbitro, a seguito dell’atto di violenza subito, si recava presso il pronto soccorso dell’Ospedale S. Carlo di Potenza dove gli veniva diagnosticata “cervicalgia da riferita aggressione” con prognosi di 4 giorni; Rilevato che il comportamento posto in essere dal signor Basilico è estremamente grave e censurabile tenuto conto del ruolo di “educatore” che, come presidente, è chiamato a svolgere; Evidenziato che il G.S. non ha applicato alla società reclamante la responsabilità oggettiva ex art.4 del C.G.S. che prevede che le società rispondono oggettivamente dell’operato dei dirigenti e dei propri tesserati per fatti commessi durante le svolgimento delle gare; Visti gli artt. 4, 19, 36 - n.ro 3 – del C.G.S. P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo, confermando le decisioni del G.S.; • infligge alla società Sporting Ruoti l’ammenda di € 50.00 per responsabilità oggettiva; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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