COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/03/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ LAURENZANA CALCIO AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI PLANTAMAURO ROCCO, TROCCOLI MAURIZIO ED INIBIZIONE DIRIGENTE NIGRO SALVATORE, COME DA CU N. 76 DEL 25.02.2009.
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 88 del 25/03/2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RICORSO DELLA SOCIETA’ LAURENZANA CALCIO AVVERSO SQUALIFICHE CALCIATORI PLANTAMAURO ROCCO, TROCCOLI MAURIZIO ED INIBIZIONE DIRIGENTE NIGRO SALVATORE, COME DA CU N. 76 DEL 25.02.2009.
Visto il reclamo proposto dalla società LAURENZANA CALCIO avverso le squalifiche inflitte ai calciatori PLANTAMAURO ROCCO (fino al 30.09.2010), TROCCOLI MAURIZIO (6 gare) ed inibizione al dirigente NIGRO SALVATORE (fino al 30.06.2009), come riportate sul CU n. 76 del 25.02.2009;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Considerato che le argomentazioni proposte dalla reclamante non hanno trovato riscontro negli atti ufficiali di gara, sia nel referto arbitrale che nell’allegato supplemento di rapporto dai quali emerge, al contrario, che i tesserati su riportati hanno tenuto nei confronti del D.G. un comportamento violento di particolare gravità;
Rilevato, al contrario, che le squalifiche inflitte ai due calciatori, nonché l’inibizione del dirigente Nigro Salvatore appaiono congrue in relazione ai fatti così come accaduti;
P.Q.M.
• respinge il proposto reclamo della società Laurenzana Calcio, confermando le sanzioni inflitte dal G.S. ai suddetti tesserati, come riportati sul CU n. 76 del 25.02.2009;
• dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata
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