COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ EPISCOPIA CALCIO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. RIPORTATE SUL CU N. 88 DEL 25.03.2009.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2008/2009 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 01/04/2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 7.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ EPISCOPIA CALCIO AVVERSO DECISIONI DEL G.S. RIPORTATE SUL CU N. 88 DEL 25.03.2009. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società EPISCOPIA CALCIO avverso le squalifiche di calciatori LONIGRO DANIELE (fino al 31.12.2011), VICECONTE FRANCESCO (3 gare) e LABECCA VINCENZO (2 gare) inflitte dal G.S. e riportate sul CU n. 88 del 25.03.2009; Letti gli atti ufficiali di gare; Considerato che le argomentazioni difensive poste a base del ricorso non trovano riscontro alcuno negli atti ufficiali di gare, sia per la condotta posta in essere dal giocatore Lonigro Daniele che per quelle del calciatore Viceconte Francesco; Preso atto che dal rapporto arbitrale emerge una condotta violenta del Lonigro Daniele che colpiva il D.G. violentemente con entrambe le mani al volto, provocandogli forte dolore e che, pertanto, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e proporzionata in relazione ai fatti come accaduti, anche alla luce di analoghi precedenti; Considerato, del pari, che il calciatore Viceconte Francesco assumeva un atteggiamento antisportivo ed irriguardoso ai danni del D.G.; Rilevato, quanto alla squalifica del calciatore Labecca Vincenzo, che a norma dell’art. 45, n.ro 3, del C.G.S. non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche ai calciatori fino a 2 giornate; P.Q.M. • rigetta il proposto reclamo confermando le sanzioni inflitte dal G.S. ai calciatori Lonigro Daniele (31.12.2011) e Viceconti Domenico (3 gare); • dichiara inammissibile il ricorso per il giocatore Labecca Vincenzo; • dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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