COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 a carico di : ACCORINTI Antonio e SANTACROCE Gianmarco calciatori della società La Rocchetta Briatico per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., TAVELLA Nicola (Presidente), ACCORINTI Francesco (Dirigente), CARONZOLO Rosario (Dirigente), VASINTON Pasquale (Allenatore), per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e della società POL. LA ROCCHETTA BRIATICO, per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 5 a carico di : ACCORINTI Antonio e SANTACROCE Gianmarco calciatori della società La Rocchetta Briatico per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., TAVELLA Nicola (Presidente), ACCORINTI Francesco (Dirigente), CARONZOLO Rosario (Dirigente), VASINTON Pasquale (Allenatore), per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., e della società POL. LA ROCCHETTA BRIATICO, per violazione del disposto di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S. LA COMMISSIONE letti gli atti del procedimento; sentiti i seguenti tesserati della La Rocchetta Briatico deferiti per le violazioni di cui in epigrafe: Nicola Tavella,Presidente,Francesco Accorinti, Dirigente, Pasquale Vasinton, Allenatore, ed Antonio Accorinti, calciatore; sentito l’arbitro della gara Lib. Curinga – La Rocchetta Briatico del 22.12.2002; valutate le risultanze del procedimento; rileva che i tesserati della Pol. La Rocchetta Briatico in epigrafe indicati, nonché la società stessa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, sono stati deferiti davanti a questa Commissione Disciplinare per rispondere dell’illecito conseguente alla disputa della gara Libertas Curinga – La Rocchetta Briatico del 22.12.2002 da parte del calciatore Antonio Accorinti, squalificato, in vece del calciatore Gianmarco Santacroce, prima della gara regolarmente identificato; I tesserati ascoltati nell’odierno dibattimento hanno ammesso le proprie responsabilità attribuendole tuttavia ad una superficiale valutazione della gravità dell’illecito perpretato. In particolare hanno affermato che le ragioni che hanno spinto a far disputare la gara al calciatore squalificato non possono essere ricondotte alla volontà di alterare il risultato della gara ma a situazioni contigenti che ne hanno determinato l’utilizzo. Per tale ragione hanno chiesto che le pene siano contenute nel minimo. I tesserati ascoltati hanno affermato che il calciatore Gianmarco Santacroce, assente all’audizione, in vece del quale è sceso in campo il calciatore squalificato, non era presente alla gara, per cui non può definirsi consensiente e quindi colpevole dell’illecito contestatogli. Sul punto, l’unico che ha meritato, alla luce di quanto sopra, un approfondimento di indagine, è stato ascoltato l’arbitro il quale si è detto certo di aver proceduto all’identificazione del Santacroce. Per tale ragione il Santacroce stesso ha partecipato alla commissione dell’illecito e pertanto risponde dell’addebito contestato. I fatti integrano gli estremi delle irregolarità contestate e vanno sanzionati in maniera congrua. P.Q.M. irroga le seguenti sanzioni : - ACCORINTI Antonio, calciatore della società Pol. La Rocchetta Briatico, la squalifica fino a tutto il 28 FEBBRAIO 2004; - SANTACROCE Gianmarco, calciatore della società Pol. La Rocchetta Briatico, la squalifica fino a tutto il 31 OTTOBRE 2003; - TAVELLA Nicola, presidente della società Pol. La Rocchetta Briatico, la squalifica fino a tutto il 30 GIUGNO 2004; - ACCORINTI Francesco, dirigente della società Pol. La Rocchetta Briatico, la squalifica fino a tutto il 30 GIUGNO 2004; - CARONZOLO Rosario, dirigente della società Pol. La Rocchetta Briatico, la squalifica fino a tutto il 30 GIUGNO 2004; - VASINTON Pasquale, allenatore della società Pol. La Rocchetta Briatico, la squalifica fino a tutto il 31 DICEMBRE 2003; - ammenda alla società POL. LA ROCCHETTA BRIATICO di €.100,00;
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