COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 28/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 183 della Società A.C. ZUMPANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 35 del 16.04.2003 ( Squalifica allenatore GALLO Raffaele fino al 31.12.2003, squalifica calciatore DE SANTIS Mario per QUATTRO giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 28/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 183 della Società A.C. ZUMPANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Com. Uff. n° 35 del 16.04.2003 ( Squalifica allenatore GALLO Raffaele fino al 31.12.2003, squalifica calciatore DE SANTIS Mario per QUATTRO giornate). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il Presidente della società reclamante; rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara Nuova Maione – Zumpano del 13.04.2003, risulta che : al 39° del secondo tempo l’allenatore Gallo Raffaele, avvicinatosi alla rete di recinzione, aveva un alterco con i tifosi avversari; al 40° del secondo tempo il calciatore De Santis Mario veniva espulso dall’arbitro poichè, mentre il gioco era in svolgimento, si arrampicava sulla rete di recinzione da dove “ confabulava con toni alterati” con i tifosi avversari; valutati i fatti così come rappresentati dal direttore di gara nel proprio rapporto, appare eccessiva la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a Gallo Raffaele e va ricondotta ad equità quella inflitta a De Santis Mario; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta all’allenatore GALLO Raffaele fino al 30 MAGGIO 2003; riduce, inoltre, la squalifica irrogata al calciatore DE SANTIS Mario a DUE giornate; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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