COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 28/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 184 della Società U.S. CALOPEZZATESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 37 del 09.04.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Campana – Calopezzatese del 06.04.2003 col punteggio di 0 – 2, Ammenda di €. 100,00, squalifica calciatore FALCO Michele fino al 05 OTTOBRE 2003, squalifica calciatore DIACO Giuseppe fino al 05 DICEMBRE 2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 28/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 184 della Società U.S. CALOPEZZATESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 37 del 09.04.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Campana - Calopezzatese del 06.04.2003 col punteggio di 0 - 2, Ammenda di €. 100,00, squalifica calciatore FALCO Michele fino al 05 OTTOBRE 2003, squalifica calciatore DIACO Giuseppe fino al 05 DICEMBRE 2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che dal rapporto arbitrale risulta che al 37° del secondo tempo della gara Campana – Calopezzatese, disputatasi il 06.04.2003, il direttore di gara veniva rincorso dal calciatore Falco Michele della Calopezzatese che, minacciandolo, “lo placcava violentemente”, impedendogli “di correre e di assistete alla successiva azione di gioco”. L’arbitro, di conseguenza, decideva di espellere il succitato calciatore ma, nel frattempo, gli si avvicinava il calciatore Diaco Giuseppe della medesima società che, proferendogli una frase offensiva e minacciosa, alzava il pugno con l’intento, secondo il direttore di gara, di colpirlo e gli impediva di comminare la sanzione a carico di Falco. Il direttore di gara, costretto ad indietreggiare di un paio di metri, si accorgeva che altri 5 calciatori della U.S. Calopezzatese, non meglio identificati, correvano verso di lui, indirizzandogli frasi gravemente minacciose. Pertanto l’arbitro, rincorso dai predetti calciatori, fuggiva verso gli spogliatoi e riusciva a raggiungerli grazie anche all’aiuto prestatogli dall’allenatore dell’A.C. Campana che si frapponeva fra lui e gli inseguitori. Quindi, veniva raggiunto da due carabinieri e decideva di interrompere la gara non essendo più, a suo dire, nelle condizioni psicologiche per poter riprendere la gara. Le attività istruttorie di questo procedimento inducono a ritenere sussistenti i necessari presupposti per assumere la suddetta decisione. E’ opportuno rammentare infatti che, per consolidata giurusprudenza della CAF, sia da ritenere requisito indispensabile a leggitimare l’arbitro ad interrompere la gara Ex art. 64, comma 2, N.O.I.F., l’esistenza di “ una situazione di incertezza e di turbativa immanente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo”.
Il potere discrezionale usato dal direttore di gara nel caso in esame di interruzione della gara, non sembra essere stato esercitato in presenza di situazioni di gravità obiettiva, atte a mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara oppure a non consentire all’arbitro medesimo la direzione in piena indipendenza ed autonomia, apparendo puittosto riconducibile ad una proiezione di uno stato d’animo arbitrale esageratamente preoccupato, tenuto conto del sopraggiungere di 2 carabinieri che avrebbero potuto permettergli di fare proseguire la gara, previa adozione dei provvedimenti disciplinari del caso contro i calciatori colpevoli degli atteggiamenti su indicati.
Quindi, non può condividersi la decisione del Giudice Sportivo di irrogare la punizione sportiva della perdita della gara in esame alla società U.S. Calopezzatese, nella precipua considerazione, si ribadisce che l’arbitro, decidendo di interrompere la gara, non abbia fatto un corretto uso del proprio potere e, pertanto, si dispone la ripetizione della stessa.
Infine, vanno ricondotte ad equità le squalifiche inflitte ai calciatori Falco e Diaco, confermando nel resto;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo ordina la ripetizione della gara Campana – Calopezzatese;
riduce la squalifica inflitta al calciatore FALCO Michele fino al 31 LUGLIO 2003;
riduce, altresì, la squalifica al calciatore DIACO Giuseppe fino al 09 OTTOBRE 2003;
conferma nel resto e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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