COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 28/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 190 della Società F.C. CLETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 33 del 02.04.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Sillanum – Cleto del 22.03.2003 con il punteggio di 0 – 2, penalizzazione di UN punto , Ammenda di €. 52,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 28/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 190 della Società F.C. CLETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 33 del 02.04.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Sillanum – Cleto del 22.03.2003 con il punteggio di 0 – 2, penalizzazione di UN punto , Ammenda di €. 52,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; considerato che il caso di forza maggiore postula l’assenza di ogni responsabilità, non solo a titolo di dolo, ma anche a titolo di colpa e richiede dall’agente la prova rigorosissima di aver commesso il fatto (o l’omissione) senza colpa; che nel caso di specie, il fermo amministrativo dell’autovettura su cui viaggiava il dirigente della società reclamante che aveva il possesso dei documenti di identificazione dei calciatori con la conseguente impossibilità di raggiungere in tempo utile il terreno di gioco, è sicuramente addebitabile al dirigente stesso; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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