COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 05/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 187 della Società S.S. NUOVA ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 93 del 02.04.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Nuova Acri – Rende Centro Storico del 23.03.03 con il punteggio di 0 – 2, squalifica campo di gioco per UNA gara, ammenda di €. 200,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 05/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 187 della Società S.S. NUOVA ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 93 del 02.04.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Nuova Acri – Rende Centro Storico del 23.03.03 con il punteggio di 0 – 2, squalifica campo di gioco per UNA gara, ammenda di €. 200,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; ritenuto che dalla deposizione dello stesso risulta in maniera chiara ed in equivoca che alla fine del primo tempo si è verificata un’aggressione a danno del calciatore del Rende C.S. Sig. Ceraso Salvatore , attuata da alcuni tesserati della S.S. Nuova Acri, che in seguito a detta aggressione, per come lo stesso direttore di gara ha dichiarato in sede di interrogatorio, e per come attestato dalla certificazione prodotta il calciatore del Rende C.S., veniva accompagnato dal 118 in ospedale; che i fatti di cui sopra integrano una responsabilità oggettiva della società Nuova Acri, perché hanno influito sul regolare svolgimento della gara impedendone la regolare prosecuzione; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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