COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 05/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 13 a carico di : ROSATI Antonio, calciatore, per violazione dell’art. 101, comma 1, delle N.O.I..F., e delle società S.C. CUS ARCAVACATA e U.S. S.MARIA CATANZARO per la violazione dell’art.102, comma 1 delle N.O.I.F. ed in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 05/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 13 a carico di : ROSATI Antonio, calciatore, per violazione dell’art. 101, comma 1, delle N.O.I..F., e delle società S.C. CUS ARCAVACATA e U.S. S.MARIA CATANZARO per la violazione dell’art.102, comma 1 delle N.O.I.F. ed in applicazione dell’art. 2, comma 4 del C.G.S. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentite le società e il calciatore interessati al deferimento; viste le risultanze del procedimento presso la Commissione Tesseramenti con sede in Roma che con decisione n°227, pubblicata sul C.U. della F.I.G.C. n° 28/D del 16.04.2003 ha dichiarato nullo il trasferimento in prestito del calciatore Rosati Antonio dall’U.S. S.Maria Catanzaro alla società S.C. Cus Arcavacata per la violazione dell’art.101, comma 1 delle N.O.I.F.; rilevato che il Comitato Regionale Calabria in seguito alla decisione della Commissione Tesseramenti ha, con provvedimento del 24.04.2003, adottato ai sensi dell’art. 42 delle N.O.I.F., provveduto alla revoca del trasferimento de quo; che la società Cus Arcavacata non ha fornito alcuna prova della reclamata buona fede, ove questa possa ritenersi rilevante nella fattispecie; che, peraltro, risulta in atti che il calciatore Rosati è stato utilizzato dalla società Cus Arcavacata anche successivamente alla proposizione dei reclami delle società Aprigliano e Luzzese Calcio che evidenziavano la violazione dell’art. 101 delle N.O.I:F., per irregolare tesseramento e conseguente utilizzo del calciatore Rosati Antonio; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata a Rosati Antonio nato il 26.10.1981 e la responsabilità oggettiva della sua società di appartenenza, nonché della S.C. Cus Arcavacata con l’automatica applicazione dalla sanzione prevista dall’art.12 comma 8 del C.G.S.; P.Q.M. irroga al calciatore ROSATI Antonio, nato il 26.10.1981, la squalifica fino al 31 DICEMBRE 2004; alla società U.S. S.MARIA CATANZARO l’ammenda di €. 1.500,00, considerato che detta società unitamente al calciatore non poteva ignorare l’esistenza dei due precedenti e consecutivi tesseramenti a titolo temporaneo; alla società S.C. CUS ARCAVACATA ai sensi dell’art. 12, comma 8 del C.G.S., la penalizzazione di punti 14 pari al numero delle gare a cui ha preso parte il calciatore Rosati, non considerando in detto calcolo, le gare per le quali pende già ricorso di fronte a questa commissione.
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