COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 12 a carico di : CHIAPPETTA Piercarlo (Presidente della società Rende F.C.), e della società RENDE F.C., per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., e la società RENDE F.C. della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 12 a carico di : CHIAPPETTA Piercarlo (Presidente della società Rende F.C.), e della società RENDE F.C., per rispondere, il primo della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., e la società RENDE F.C. della violazione di cui all’art. 2, comma 4, del C.G.S. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini è incontrovertibilmente emerso che il Sig. Chiappetta Piercarlo, all’epoca dei fatti Presidente della società Rende F.C., nell’intervallo della gara Rende – Siderno del 10.03.2002 si avventò contro l’allenatore del Siderno Sig. Gaetano Mazzone colpendolo con un pugno al viso; che, all’attualità, lo stesso Chiappetta Piercarlo non ricopre alcun incarico in seno alla società Rende F.C. né risulta essere tesserato F.I.G.C.; che, pertanto, nei suoi confronti non può essere adottato alcun provvedimento; che comunque la società Rende F.C. risponde a titolo di responsabilità oggettiva del comportamento del Chiappetta; P.Q.M. irroga alla società RENDE F.C. l’ammenda di €. 250,00; dichiara non luogo a provvedere per quanto riguarda la posizione di CHIAPPETTA Piercarlo.
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