COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 19/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 212 della Società SAN VITO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 70 del 23.04.2003 (Squalifica calciatore PAPASODARO Massimo fino al 31.12.2003, Ammenda di €. 180,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 19/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 212 della Società SAN VITO CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 70 del 23.04.2003 (Squalifica calciatore PAPASODARO Massimo fino al 31.12.2003, Ammenda di €. 180,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che alla stregua del rapporto del direttore di gara i fatti ascritti al calciatore Papasodaro Massimo vanno diversamente valutati, poichè la responsabilità di questi non è solo limitata al lancio di una pietra, a fine gara, verso l’arbitro ed al comportamento minaccioso tenuto nell’occasione ma è estesa, altresì, (quale capitano) all’atto di violenza commesso da un proprio compagno di squadra, rimasto a tutt’oggi non individuato, a danno dell’arbitro che veniva colpito da un forte calcio al ginocchio, tale da procurare allostesso un “gran dolore” e farlo cadere per terra; che, pertanto, il nuovo esame delle circostanze sopra descritte rende necessario e conforme a giustizia riformare la sentenza impugnata e decidere nel merito; congrua ed adeguata è, infine, la sanzione posta a carico della società; visti gli artt. 2 comma 2 e 32 del C.G.S.; P.Q.M. irroga al calciatore PAPASODARO Massimo la squalifica fino al 30 GIUGNO 2005, conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone, altresì, incamerarssi la tassa.
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