COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 19/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 198 della società S.S. ACQUARO avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 51 del 26.03.2003 (Squalifica calciatori ANNETTA Rocco, CITINO Nicola, COLACI Domenico e TARZIA Francesco fino al 26.03.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 19/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 198 della società S.S. ACQUARO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n° 51 del 26.03.2003 (Squalifica calciatori ANNETTA Rocco, CITINO Nicola, COLACI Domenico e TARZIA Francesco fino al 26.03.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti l’arbitro e la società reclamante a chiarimenti;
ritenuto che alla stregua del rapporto arbitrale e dei chiarimenti forniti nell’odierna seduta i fatti ascritti ai calciatori Annetta Rocco, Citino Nicola, Colaci Domenico e Tarzia Francesco vanno diversamente valutati tenendo conto della particolare gravità degli atti di violenza commessi dai tesserati esattamente individuati dal direttore di gara;
considerato che assumono rilievo il numero delle persone autori dell’aggressione e le conseguenze lesive che ne sono derivate;
ritenuto, infine, che appare conforme a giustizia differenziare le posizioni dei calciatori Annetta e Citino rispetto a quelle degli altri compartecipi;
P.Q.M.
visto l’art. 32 3 comma del C.G.S.;
in riforma parziale delle decisioni impugnate, irroga ai calciatori ANNETTA Rocco e CITINO Nicola la squalifica fino al 26 SETTEMBRE 2005;
conferma nel resto l’impugnato provvedimento e dispone incamerarsi la tassa.
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